Sabato Set 04

    Statuto Associazione

“ferfilò  – Associazione Culturale ”

    ARTICOLO 1

    • Costituzione, denominazione e durata

E’ costituita una Associazione Culturale nella forma della associazione priva di personalità  giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile. L’Associazione Culturale assume la denominazione di “ferfilò” con sede in via Accarisio 19, Cento (FE); eventuale cambiamento di residenza dell'Associazione non comporta modifica del presente Statuto.

La durata è  illimitata.

    ARTICOLO 2

    Caratteristiche

L’Associazione Culturale è autonoma e amministrativamente indipendente, è  caratterizzata dalla democraticità della struttura e garantisce l’uguaglianza di tutti i soci.

L’Associazione Culturale non persegue finalità di lucro e gli eventuali utili sono destinati interamente alla realizzazione degli scopi istituzionali, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione Culturale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

    ARTICOLO 3

    Scopi e attività

L’Associazione Culturale, attraverso i metodi del libero associazionismo, ha il compito di promuovere percorsi ed eventi volti a suscitare stimoli e interessi a ragazzi del territorio.

L'obiettivo ultimo è di creare una relazione fra ragazzi e utenti provenienti da realtà diverse.

A tal fine l’Associazione Culturale  potrà:

  1. attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici per gestire impianti sportivi, culturali e ricreativi con annesse aree di verde pubblico attrezzato, nonché collaborare per lo svolgimento di progetti, manifestazioni e iniziative culturali, sportive, ricreative ed assistenziali;
  2. allestire e gestire bar, mense e punti di ristoro, collegati alla propria sede e/o ai propri impianti anche in occasione di manifestazioni;
  3. esercitare, in via meramente marginale ed occasionale, senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti.

L’Associazione Culturale  diffonde gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità ed ai destinatari dell’informazione, eventualmente anche attraverso notiziari periodici ed attività editoriali.

L’Associazione Culturale  non ha fini politico-partitici, religiosi o razziali.

Infine l’associazione ha tra le sue finalità specifiche:

  • Attività di formazione e di aggiornamento in campo educativo, anche con la collaborazione di altri Organismi e Istituzioni, con particolare riferimento ai genitori ed agli insegnanti;
  • Attività parascolastiche;
  • Organizzazione di attività sportive, musicali e culturali per i giovani;
  • Ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
  • Trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
  • Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
  • Porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della musicoterapia, un sollievo al proprio disagio.
  • Attività di sostegno e integrazione agli studenti di scuole di ogni ordine e grado (doposcuola, corsi di lingue, laboratori, assistenza, accompagnamento e controllo degli studenti impegnati nello svolgimento dei servizi sociali, organizzazione di viaggi di istruzione, eccetera);
  • Promuovere e incoraggiare iniziative per l’educazione civica dei cittadini e per diffondere la conoscenza delle istituzioni locali anche all’interno delle istituzioni scolastiche;
  • Attività di orientamento scolastico e professionale per gli studenti; organizzare convegni, mostre, attività di formazione del personale e professionale, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant’altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;
  • Creare una rete di collaborazioni tra associazioni culturali e giovanili, operanti in particolare sul territorio centese e limitrofo, per realizzare eventi e progetti di integrazione, inserimento e coinvolgimento delle fasce più giovani;
  • Collaborare con Enti Locali, Istituti Scolastici, Enti No Profit, per rilevare i bisogni e le necessità delle giovani generazioni, progettando interventi volti a evitare dispersione scolastica, bullismo, emarginazione.

 

    ARTICOLO 4

    Soci

All’Associazione Culturale  possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi statutari.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale. Tale quota non è  trasmissibile né rivalutabile.

I soci e i loro familiari, nel rispetto degli appositi regolamenti, hanno diritto di frequentare i locali e le strutture dell’Associazione Culturale, di usufruire dei relativi servizi e di partecipare a tutte le attività e manifestazioni indette dal circolo stesso.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo.

I soci si distinguono in:

1. Soci Fondatori;

2. Soci Ordinari;

3. Soci Sostenitori;

4. Soci Benemeriti;

1, Le persone dei Soci Fondatori sono:

  • Enrico Taddia nato a Cento, il 6/9/85 residente a Cento (FE) frazione Renazzo in via Pilastro 5/1. C.F. TDDNRC85P06C469X.
  • Alice Tassinari nata a Cento il 20/2/85 residente a Pieve di Cento (BO) in via A. Moro 34. C.F. TSSLCA85B60C469Z.
  • Alessandro Soriani nato a Cento il 23/12/83 residente a Cento (FE) in via Accarisio 19. C.F. SRNLSN83T23C469M.
  • Giulia Ginesi nata a Cento il 14/8/85 residente a Cento (FE) in via Canale 1/5. C.F. GNSGLI85M54C469W.

 

2. Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea.

3. Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie

straordinarie.

4. Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti

particolari acquisiti.

ARTICOLO 5

Criteri di ammissione e esclusione dei soci

L’ammissione all’Associazione Culturale  è subordinata alle seguenti norme:

  1. presentazione della domanda;
  2. accettazione del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Il  Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La domanda di ammissione a socio presentata da minorenne dovrà essere controfirmata dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione Culturale  e risponde verso lo stesso per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

La qualità  di socio si perde per recesso, espulsione o decesso. I soci possono essere sospesi.

Il recesso da socio deve essere comunicato per iscritto. Il Consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede alla cancellazione dal libro dei soci.

L’espulsione o la sospensione di un socio può essere adottata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, per i seguenti motivi:

  1. comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell’Associazione Culturale  o con le norme del presente statuto;
  2. infrazioni gravi ai regolamenti o non ottemperanza alle deliberazioni degli organi dell’Associazione Culturale
  3. mancato pagamento delle quote associative;
  4. aver arrecato volontariamente danni morali o materiali all’Associazione Culturale .

In ogni caso, prima di procedere all’espulsione o alla sospensione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. I soci espulsi possono ricorrere contro il provvedimento del Consiglio, il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea  nella prima riunione ordinaria.

ARTICOLO 6

Organi dell’Associazione Culturale

Sono organi dell’Associazione Culturale :

  1. l’ Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio direttivo;
  3. il Presidente.

Tutte le cariche vengono ricoperte a titolo gratuito. Gli amministratori non possono ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina.

ARTICOLO 7

L’Assemblea generale

L’Assemblea è composta da tutti i soci, può essere ordinaria e straordinaria ed è convocata dal Presidente previa determinazione del Consiglio direttivo.

L’Assemblea straordinaria è inoltre convocata dal Presidente su richiesta motivata di 1/10 della base sociale; in quest’ultimo caso l’Assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e adempie ai seguenti compiti:

  • approva gli indirizzi e le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
  • elegge il Consiglio direttivo e ne stabilisce il numero dei componenti;
  • delibera sulle questioni attinenti alla gestione sociale che eccedono l’ordinaria amministrazione;
  • delibera eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
  • decide l’importo della quota associativa annuale;
  • approva il bilancio preventivo ed il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale dell’anno precedente;
  • decide su eventuali controversie relative ai regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello statuto;
  • esamina i ricorsi presentati dai soci avverso le decisioni di espulsione adottate dal Consiglio direttivo;
  • delibera le modifiche al presente statuto.

Le convocazioni dell’Assemblea sono effettuate con avviso scritto esposto presso la sede dell’Associazione Culturale  almeno 20 giorni prima della data fissata.

Gli avvisi di convocazione debbono contenere: l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della prima e dell’eventuale seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo non inferiore a tre ore.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, e delibera con il voto favorevole  della maggioranza degli intervenuti.

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.  L’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole  della maggioranza degli intervenuti e  rappresentati,

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente dell’Associazione, o in sua assenza da un socio nominato dall’Assemblea stessa.

ARTICOLO 8

Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 consiglieri eletti fra i soci. Il consiglio direttivo rimane in carica  a tempo indeterminato, fino a revoca ed i suoi componenti  sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio può attribuire incarichi particolari ai suoi componenti e costituire commissioni e settori di attività.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più componenti del Consiglio decadano dall’incarico, l’Assemblea procedere alla nomina di eventuali nuovi Consiglieri. Il consigliere che, fatte salve giustificate cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio direttivo viene dichiarato decaduto.

Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri.

Il Consiglio è validamente costituito se è presente la maggioranza dei consiglieri e delibera validamente all’unanimità con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.  Le riunioni vengono verbalizzate ed i verbali, sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante, sono conservati agli atti.

Il Consiglio ha il compito di:

  • redigere i programmi delle attività sulla base delle indicazioni e delle linee approvate dall’Assemblea  dei soci;
  • curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • redigere il bilancio di previsione ed il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale;
  • deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
  • formulare gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • favorire la partecipazione dei soci all’attività dell’Associazione Culturale ;
  • provvedere agli affari di ordinaria amministrazione, ivi compresa la determinazione delle quote suppletive per l’utilizzazione di determinati servizi o per la partecipazione a determinate attività;
  • adottare i provvedimenti di sospensione ed altri eventuali provvedimenti disciplinari previsti dai regolamenti.

Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta.

ARTICOLO 9

Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione Culturale  sia di fronte ai terzi che in giudizio.

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio direttivo e di curare l’attuazione delle deliberazioni assunte.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro venti giorni dalla elez6ione di questi; di tali consegne deve essere redatto verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio direttivo alla sua prima riunione.

ARTICOLO 10

Anno sociale

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno (o diverso periodo scelto dall’Associazione Culturale ).

ARTICOLO 11

Modifiche dello Statuto

Il presente statuto può essere modificato dall’Assemblea dei soci con le modalità di cui al precedente art. 7. Le variazioni statutarie imposte da futura legislazione civile o fiscale possono essere deliberate dal Consiglio direttivo e presentate, per la ratifica, alla prima Assemblea.

ARTICOLO 12

Scioglimento dell’Associazione Culturale

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe ai fini culturali, educativi e di pubblica utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. La scelta è deliberata dall’Assemblea.

    ARTICOLO 13

Per quanto non previsto dallo Statuto decide l'Assemblea a norma del Codice Civile e delle leggi

vigenti.

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